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Notiziario: 25-2010
Data: 15-05-2010
Area: Adempimenti
Oggetto: Obbligo di ritiro per apparecchiature elettriche e elettroniche usate
Riferimenti:
- D.Lgs. n. 151/2005 -
- Art. 30, DL n. 248/2007
- Decreti Ministero Ambiente 25.9.2007, n. 185 e 8.3.2010, n. 65
- Deliberazione Ministero Ambiente 19.5.2010, prot. n. 01/CN/ALBO
Recentemente con un Decreto sono state introdotte le modalità semplificate di raccolta e trasporto dei RAEE (rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Con l’entrata in vigore, vige l’obbligo dei distributori di assicurare, all’atto della fornitura di un nuovo prodotto destinato al nucleo domestico, di ritirare gratuitamente l’apparecchiatura usata purché quest’ultima sia di tipo equivalente ed abbia svolto le medesime funzioni di quella nuova.
L’obbligo non sussiste se vi è rischio di contaminazione del personale incaricato al ritiro: ovvero risulta che l’apparecchiatura non contiene tutti i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha anche reso noto il modello che i distributori, i trasportatori, gli installatori ed i centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono utilizzare ai fini dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali.
La necessità di tale iscrizione è connessa con l’obbligo a carico dei distributori di assicurare, all’atto della fornitura di un nuovo prodotto destinato al nucleo domestico, il ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata.
L’obbligo riguarda gli installatori e i centri di assistenza tecnica, con riguardo al raggruppamento dei RAEE ritirati presso i locali di esercizio dell’attività e al trasporto degli stessi fino al centro di raccolta, nonché il trasportatore incaricato del trasporto.
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