- Art. 6, Legge n° 405/90
- Risoluzione Agenzia Entrate 23/12/2004, n° 157/E
Entro il prossimo 27.12 va effettuato il versamento dell'acconto IVA per il 2011.
I soggetti interessati (ditte individuali, società di persone, società di capitali, lavoratori autonomi, ecc.) dispongono di 3 metodi alternativi per determinare l'ammontare dell'acconto dovuto.
L’importo dell’acconto sarà scomputato dalla liquidazione periodica (dicembre o quarto trimestre) o in sede di dichiarazione annuale (soggetti trimestrali).
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Omessa verifica periodica del registratore fiscale |
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- Sentenza CTR Piemonte 14/10/2011, n° 73/34/11
La mancata effettuazione della verifica periodica del registratore di cassa non comporta la sospensione della licenza commerciale. Tale sanzione è prevista esclusivamente per l’omessa installazione del misuratore fiscale. |
Comunicazione del domicilio ai fini della notifica degli atti |
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- Provvedimento Agenzia Entrate 02/11/2011
È stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate il Provvedimento di approvazione del modello per la comunicazione dell’indirizzo della persona / ufficio siti nel Comune del proprio domicilio fiscale, per la notifica degli atti o degli avvisi che lo riguardano.
La comunicazione, che diverrà obbligatoria dal 2.1.2012, va presentata in formato cartaceo con raccomandata A/R ovvero telematicamente direttamente dal contribuente.
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Il regime di trasparenza 2011 - 2013 |
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- Art. 116, TUIR
- DM 02/04/2008
- Circolare Agenzia Entrate 22/11/2004, n° 49/E
- Risoluzione Agenzia Entrate 17/07/2009, n° 185/E
Entro il prossimo 2.1.2012 (il 31.12 cade di sabato) le srl in possesso di specifici requisiti, che intendono optare per il regime di trasparenza ovvero rinnovare l’applicazione dello stesso per il triennio 2011 – 2013, devono “raccogliere” le adesioni di tutti i soci e provvedere a trasmettere l’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
La convenienza per tale regime di tassazione va valutata considerando alcune variabili, tra le quali, il reddito della società, il numero di soci nonché il possesso di altri redditi da parte di questi ultimi.
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Il decreto "Salva Italia" |
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È stato recentemente pubblicato sulla G.U. il Decreto c.d. “Salva Italia” contenente “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”.
Le principali misure di carattere fiscale possono essere così sintetizzate: • riduzione della tassazione per le società “che si finanziano con capitale proprio” (già per il 2011) • deducibilità della quota IRAP relativa al costo del lavoro • riconoscimento a regime delle detrazioni 36% e 55% (ridotta al 36% dal 2013) • introduzione di un regime premiale per le imprese che inviano telematicamente i documenti all’Agenzia delle Entrate • riduzione del limite dell’uso del contante e dei titoli al portatore da € 2.500 a € 1.000 • anticipazione dell’applicazione dell’imposta municipale (IMU) • introduzione del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (dal 2013) introduzione di un’imposta straordinaria dell’1,5% sui valori “scudati”
72 544x376 Normal 0 14 false false false IT X-NONE X-NONE DL 06/12/2011, n° 201 |
L'aiuto alla crescita economica delle imprese. |
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Al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, il Decreto c.d. “Salva Italia,” ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011, una deduzione dal reddito d’impresa pari al “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio.
L’agevolazione in esame, decorrente dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 (2011 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), è individuata applicando un particolare meccanismo espressamente disciplinato, con riguardo ai soli soggetti IRES, dai commi da 2 a 6 del citato art. 1. In particolare, l’ACE consiste nella deduzione dal reddito d’impresa di un importo pari al “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio.
Ai fini della determinazione del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, che rappresenta la quota di reddito detassato, vanno considerati:
- l’incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010;
- l’aliquota applicabile, individuata con apposito Decreto entro il 31.1 di ogni anno.
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La comunicazione delle violazioni dell'uso del contante |
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- Artt. 49,50,51, D.Gs. N° 231/2007
- Decreto MEF 17/11/2011
- Circolare MEF 30/11/2011, prot. 96224
Le violazioni riscontrate da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio vanno comunicate, entro 30 giorni, alle Ragionerie territoriali dello Stato e non più alle Direzioni Provinciali servizi vari ovvero direttamente al MEF.
Si rammenta che le violazioni in esame a seguito delle modifiche apportate dal Decreto c.d. “Salva Italia” vanno comunicate anche all’Agenzia delle Entrate. |
Prorogato al 31/01/2012 l'invio degli elenchi clienti e fornitori del 2010 |
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- Art. 21, DL n° 78/2010
- Provvedimento Agenzia Entrate 20/12/2011
- Comunicato stampa Agenzia Entrate 21/12/2011
L’Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 31.12.2011 al 31.1.2012 il termine per l’invio della comunicazione delle operazioni effettuate / ricevute da parte dei soggetti IVA nel 2010, di importo non inferiore a € 25.000. Tale proroga si è resa necessaria al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà operative rappresentate dai soggetti titolari di partita IVA. |
Tasso di interesse legale dal 01/01/2012 |
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- Art. 1284, comma 1, C.C.
- Decreto MEF 12/1/2011
Dall'1.1.2012 il tasso di interesse legale passa dall’1,5% al 2,5%. Tale variazione ha effetto, in particolare, per la determinazione dell'usufrutto vitalizio, nonché ai fini del calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso. |
Il nuovo regime dei minimi |
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- Art. 27, DL n° 98/2011
- Provvedimento Agenzia Entrate 22/12/2011, prot. 185820
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il Provvedimento attuativo che definisce le regole del “nuovo” regime dei minimi introdotto dalla c.d. “Manovra correttiva” applicabile dal 2012.
Tra i principali aspetti innovativi recati dal Provvedimento in esame si segnala:
- il venir meno dell’obbligo della ritenuta sui ricavi/compensi percepiti in qualità di contribuente minimo;
- la possibilità, per i soli soggetti che hanno perso il lavoro, di applicare il regime anche se l’attività esercitata costituisce una mera prosecuzione di un’altra attività precedente;
- la possibilità di “passare” al regime anche da parte di coloro che nel periodo 2008-2011, hanno adottato il regime ordinario o delle nuove iniziative.
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